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Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1968, n. 4 · Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1968, n. 488 — Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria

Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1968, n. 4 Art. 32

TITOLO III DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI

In KraftAmtlicher Text

A decorrere dal 1 agosto 1968, il contributo a percentuale dovuto sulle retribuzioni dei lavoratori dello spettacolo per il finanziamento del Fondo per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, a norma del combinato disposto degli articoli 31, terzo comma, e 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e' elevato alla misura del 10% delle retribuzioni imponibili ed e' ripartito fra datori di lavoro e lavoratori a norma delle vigenti disposizioni. A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 30 aprile 1968, le tabelle dei contributi base vigenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, sono sostituite dalla tabella F) allegata al presente decreto.