Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1968, n. 4 Art. 24
TITOLO I AUMENTO E NUOVO SISTEMA DI CALCOLO DELLE PENSIONI DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Ai fini della liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, gli interessati sono tenuti a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il certificato di stato di famiglia.