Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1968, n. 4 Art. 22
TITOLO I AUMENTO E NUOVO SISTEMA DI CALCOLO DELLE PENSIONI DELLA PREVIDENZA SOCIALE
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153)) . ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153)) . Il titolare di piu' pensioni, di cui almeno una a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti o delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali non puo' cumulare, per uno stesso familiare, la maggiorazione prevista dall' articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , con l'integrazione per carichi di famiglia comunque denominata, prevista dalle norme che disciplinano l'altro o gli altri trattamenti di pensione percepiti.