Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1968, n. 4 Art. 17
TITOLO I AUMENTO E NUOVO SISTEMA DI CALCOLO DELLE PENSIONI DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Le pensioni a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, aventi decorrenza dal 1 maggio 1968 o successiva, sono liquidate nella misura risultante dal calcolo effettuato secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla predetta data, aumentata dell'importo stabilito dal precedente articolo 3. Ai titolari delle pensioni indicate nel comma precedente si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 14.