Decreto del presidente della repubblica 24 gennaio 1968, n. Art. 2
Entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto si procedera' alla formale consegna dei beni di cui all'art. 1, mediante appositi verbali da redigersi dagli uffici del genio civile e dagli uffici tecnici erariali di Palermo e Siracusa, rispettivamente per i canali demaniali compresi nel territorio delle singole province, con l'intervento dei delegati delle intendenze di finanza di dette citta' e della Regione autonoma della Sicilia. Esemplari dei verbali di cui sopra dovranno essere rimessi, sottoscritti da tutti gli intervenuti, al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio, alla giunta regionale e alle intendenze di finanza interessate. Altra copia sara' trattenuta dai predetti uffici del genio civile e dagli uffici tecnici erariali. Successivamente le intendenze di finanza di Palermo e Siracusa, provvederanno a rimettere al Presidente della giunta regionale i documenti relativi ai beni trasferiti.