Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1967, n. 4 Art. 2
Negli Istituti previsti dal precedente articolo, i programmi relativi all'insegnamento di lingua e lettere slovene e a quello della storia sono stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto (allegati A e B). Per le restanti discipline si applicano integralmente i programmi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 .