Decreto del presidente della repubblica 28 gennaio 1967, n. Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Farmacologia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Milano nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.