Decreto del presidente della repubblica 29 agosto 1966, n. 7 Art. 1
Nel corso dell'anno finanziario 1966 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per esigenze speciali e per istruzione, n. 1.756 sottufficiali di complemento e n. 9.518 graduati e militari di truppa in congedo illimitato, di tutti i ruoli e categorie, purche' ancora soggetti ad obblighi militari.