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Decreto del presidente della repubblica 5 agosto 1966, n. 68 · Decreto del presidente della repubblica 5 agosto 1966, n. 683 — Tasse di compensazione dovute all'importazione di alcuni prodotti

Decreto del presidente della repubblica 5 agosto 1966, n. 68 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 1966, all'importazione di fette biscottate e di biscotti (voci della tariffa ex 19.07 ed ex 19.08) e' dovuta una tassa di compensazione, commisurata alle quantita' di grano tenero e di zucchero contenute nei suddetti prodotti, nella misura indicata per ciascuna provenienza nell'annessa tabella B firmata dal Ministro per le finanze. Per le provenienze dagli Stati membri della Comunita' Economica Europea tale tassa sara' riscossa soltanto nel caso in cui i predetti Paesi non applichino all'esportazione dei medesimi prodotti una tassa di compensazione nella misura rispettivamente indicata nella suddetta tabella B.