Decreto del presidente della repubblica 10 giugno 1966, n. 1 Art. 3
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli istituti tecnici femminili di cui all'art. 1 sono indicati nella tabella A, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.