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Decreto del presidente della repubblica 4 giugno 1966, n. 33 · Decreto del presidente della repubblica 4 giugno 1966, n. 332 — Concessione di amnistia e di indulto

Decreto del presidente della repubblica 4 giugno 1966, n. 33 Art. 13Latitanti

In KraftAmtlicher Text

Il condono si applica a coloro che si sono sottratti volontariamente all'esecuzione di un mandato od ordine di cattura o di carcerazione, se lo stato di latitanza cessa entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. La osservanza della condizione summenzionata non e' richiesta se la pena da espiare risulta interamente estinta per l'applicazione dell'indulto.