Decreto del presidente della repubblica 4 giugno 1966, n. 33 Art. 13Latitanti
Il condono si applica a coloro che si sono sottratti volontariamente all'esecuzione di un mandato od ordine di cattura o di carcerazione, se lo stato di latitanza cessa entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. La osservanza della condizione summenzionata non e' richiesta se la pena da espiare risulta interamente estinta per l'applicazione dell'indulto.