Decreto del presidente della repubblica 14 maggio 1966, n. 3 Art. 13Trattamento economico dei componenti le Commissioni e del personale non insegnante
Per quanto riguarda il trattamento economico dei componenti le Commissioni e quello spettante durante il periodo degli esami di licenza al personale non insegnante, si applicano rispettivamente la legge 2 febbraio 1959, n. 30, e gli articoli 2 e 4 della legge 30 gennaio 1962, n. 14 , e successive modificazioni. I presidi e i professori che siano chiamati a svolgere la loro attivita' presso le Commissioni di esame costituite in scuole di Comuni diversi da quelli in cui i medesimi sono in servizio hanno diritto all'ordinario trattamento di missione previsto dalla legge 15 aprile 1961, n. 291 , nei casi previsti da quest'ultima legge. Per incarichi effettuati entro il perimetro del centro urbano di residenza o nell'ambito di piccole distanze, spettera', invece, al predetto personale, se incaricato della Presidenza, il trattamento previsto dalla legge 31 luglio 1952, n. 1083 , da corrispondersi ai sensi dell'art. 24 della suindicata legge 15 aprile 1961, n. 291 , in ragione di un quinto dell'indennita' di missione stabilita dalla legge 29 giugno 1951, n. 489 .
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 14 maggio 1966, n. 3 Art. 24