Decreto del presidente della repubblica 26 gennaio 1966, n. Art. 2
E' Istituito, al sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Farmacologia" in aggiunta a quelli Indicati per la Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Milano nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.