Decreto del presidente della repubblica 5 giugno 1965, n. 75 Art. 2
Le nuove misure delle retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente art. 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sull'indennita' di licenziamento nonche' sulle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. Esse sono altresi' utili per gli altri effetti contemplati dalle disposizioni dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 , in quanto applicabili.