Decreto del presidente della repubblica 29 aprile 1965, n. 6 Art. 2
Il Prefetto della provincia di Milano, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attivita' e passivita'.
Il Prefetto della provincia di Milano, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attivita' e passivita'.