Decreto del presidente della repubblica 24 aprile 1965, n. 1 Art. 13
Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per le Scuole di magistero professionale per la donna. Alle alunne puo', inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonche' un deposito di garanzia per eventuali danni. La misura dei contributo e del deposito e' fissata dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione puo' disporre la concessione di premi a favore delle allieve.