Decreto del presidente della repubblica 29 luglio 1964, n. 6 Art. 8
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1964, e' temporaneamente sospesa l'applicazione del dazio per gli agenti conservatori a base di fenoli alchilati (voce di tariffa ex 38.19-Q-IV-n) e per la metilidrossietilcellulosa (voce di tariffa ex 39.03-E-I-b) limitatamente alle provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortate dai certificati prescritti.