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Decreto del presidente della repubblica 24 aprile 1964, n. 6 · Decreto del presidente della repubblica 24 aprile 1964, n. 665 — Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 389, concernente l'istituzione della "mutualita' pensioni" a favore delle casalinghe

Decreto del presidente della repubblica 24 aprile 1964, n. 6 Art. 21

TITOLO IV Delle prestazioni

In KraftAmtlicher Text

La sede esamina la domanda e, accertato che la richiedente si trova nelle condizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento, procede alla liquidazione della pensione a norma dell'art. 9 della legge. Con l'assegnazione della pensione la richiedente cessa di far parte delle iscritte e viene trasferita tra le casalinghe che godono di pensione della "mutualita' pensioni". In sostituzione del libretto di iscrizione, che viene annullato, la sede dell'Istituto trasmette alla interessata il certificato di pensione intestato al suo nome. Nel caso in cui da domanda di pensione non e' accolta, la sede ne informa la richiedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale sono precisati i motivi della reiezione della domanda di pensione ed e' comunicato all'interessata che puo' impugnare tale provvedimento mediante ricorso al Comitato esecutivo dell'Istituto ai sensi dell'art. 18 della legge. Nel contempo la sede provvede a restituire alla richiedente il libretto di iscrizione.