Decreto del presidente della repubblica 29 agosto 1963, n. 1 Art. 3
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa, "Societa' La Luce", con sede in Trebisacce (Cosenza), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' art. 4 della, legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e nell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .