Decreto del presidente della repubblica 29 aprile 1963, n. 1 Art. 2
Ai sensi dell'art. 3 della legge si intende immesso al consumo: a) l'alcole, destinato alla libera vendita, quando risultino adempiuti il pagamento della imposta di fabbricazione e ogni altro obbligo inerente al regime fiscale degli spiriti; b) l'alcole destinato ai magazzini di commercianti all'ingrosso ai sensi delle vigenti disposizioni; c) l'alcole etilico di cui all'art. 4 della legge.