Decreto del presidente della repubblica 7 aprile 1963, n. 79 Art. 2
Per l'impiegato appartenente al ruolo organico unico della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, il rapporto informativo e' compilato dal rettore o dalla direttrice, i quali esprimono anche il giudizio complessivo, salvo quanto disposto dal comma seguente. Il giudizio complessivo per l'impiegato con qualifica superiore a primo ragioniere economo e' formulato dal provveditore agli studi.