Decreto del presidente della repubblica 29 marzo 1963, n. 34 Art. 3
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Societa' "Unione Esercizi Elettrici - Societa' per azioni", con sede in Roma, via Po n. 1, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e nell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .