Decreto del presidente della repubblica 29 marzo 1963, n. 34 Art. 3
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Societa' per azioni "Compagnia Imprese Elettriche Liguri (CIELI)", con sede in Genova, viale Brigata Bisagno n. 1, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e nell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .