Decreto del presidente della repubblica 30 gennaio 1963, n. Art. 2
Dal 1 gennaio 1963 a non oltre il 30 giugno 1963 e' sospesa, per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio: a) per il divinilbenzolo (voce della tariffa numero 29.01-D-VI-b); b) per il 2,6 di terz butil-paracresolo (voce della tariffa ex 29.06-A-IV-a) destinato alla fabbricazione di integratori utilizzati nell'alimentazione degli animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze; c) per l'itaconato di dimetile (voce della tariffa ex 29.15-A-V-b).