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Decreto del presidente della repubblica 27 ottobre 1962, n. · Decreto del presidente della repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056 — Regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1956, n. 837, sulla riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree

Decreto del presidente della repubblica 27 ottobre 1962, n. Art. 39

TITOLO QUARTO Capo I Commissione consultiva di coordinamento e disciplina della lotta contro le malattie veneree

In KraftAmtlicher Text

E' istituita presso il Ministero della sanita' una speciale Commissione tecnica permanente con il compito: a) di dare parere sulla standardizzazione degli esami sierologici per la ricerca sistematica della lue; b) di promuovere e di coordinare le iniziative di associazioni e di enti pubblici e privati si quanto concerne la profilassi e la cura delle malattie dermoveneree e della lebbra; c) di dare direttive circa l'educazione sanitaria nei confronti del pericolo venereo; d) di esaminare proposte per l'istituzione di servizi integrativi antivenerei; e) di suggerire i medicinali piu' idonei per la cura delle malattie veneree da fornire gratuitamente ai dispensari; f) di proporre schemi di cura; g) di dare parere e formulare proposte per la concessione di sussidi e di premi ad enti, ai medici condotti, a sanitari e a funzionari meritevoli di particolari riconoscimento per l'attivita' spiegata nella lotta contro le malattie veneree; h) di dare infine il proprio parere su tutto quanta concerne la profilassi e la cura delle malattie dermoveneree e l'organizzazione dei servizi relativi ogni qualvolta ne sia richiesto il parere del Ministero della sanita'. Detta Commissione e' presieduta dal direttore generale dei servizi di medicina sociale ed e' composta da altri due funzionari del Ministero della sanita' con qualifica, non inferiore a direttore di divisione o equiparato, da un professore titolare di cattedra di clinico dermosifilopatica, da un professore titolare di cattedra di igiene, da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, da un rappresentante medico per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa e del lavoro e della previdenza sociale, da un esperto dell'Istituto superiore di sanita' particolarmente competente in sierologia, da un ispettore dermosifilografo, da un direttore di dispensario antivenereo, da un ufficiale sanitario capo ufficio di igiene e da un rappresentante dell'Ordine dei medici. Presiede in caso di assenza o di impedimento del presidente, il piu' anziano dei funzionari del Ministro della sanita'. Esplica le funzioni di segretario, un funzionario di carriera direttiva del Ministero della sanita'. Ai componenti della Commissione sara' corrisposto, per ciascuna seduta un gettone di presenza, nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 .