Decreto del presidente della repubblica 27 ottobre 1962, n. Art. 5
Qualora le convocazioni non siano rinnovate alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in esse previsti, i posti di cui all'art. 2 saranno senz'altro soppressi con la conseguente e cessazione dal servizio dei rispettivi titolari.