Decreto del presidente della repubblica 30 settembre 1962, n Art. 21
Il Consiglio di amministrazione puo' concedere annualmente, nel limiti delle disponibilita' del proprio bilancio al personale direttivo insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione. La concessione di tali assegnati e' subordinata all'esistenza di una o piu' delle condizioni previste da dell' art. 19 della legge 15 giugno 1931, n. 889 ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo o per il quale, ferme restando tutte le altre modalita' e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 30 settembre 1962, n Art. 19
- Decreto del presidente della repubblica 30 settembre 1962, n Art. 49