Decreto del presidente della repubblica 27 giugno 1962, n. 1 Art. 2Prove del concorso
Gli esami previsti dall'art. 1 constano di due prove scritte e di un orale. Le prove scritte consistono, rispettivamente: 1) nello svolgimento di un tema di ragioneria generale; 2) nello svolgimento di un tema di cultura generale riguardante un fenomeno o un aspetto, di particolare interesse e di comune conoscenza, della vita moderna. La prova e' rivolta ad accertare la capacita' del candidato di esprimersi con ordine, chiarezza e correttezza. Ai concorrenti sono assegnate sei ore per ciascuna prova. La prova orale verte sui seguenti argomenti: 1) Elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo; 2) Elementi di ragioneria generale - Elementi di contabilita' di Stato - Regolamento di contabilita' dei convitti nazionali; 3) Ordinamento del Ministero della pubblica istruzione: servizi centrali e periferici; corpi consultivi; I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato.