Decreto del presidente della repubblica 9 aprile 1962, n. 96 Art. 21
L'art. 601 e' sostituito dal seguente: "Negli istituti militari la gestione del contante e del materiale e' attuata dal relatore, giusta il disposto dell'art. 2 del presente regolamento".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 9 aprile 1962, n. 96 Art. 2
- Decreto del presidente della repubblica 9 aprile 1962, n. 96 Art. 601