Decreto del presidente della repubblica 27 gennaio 1962, n. Art. 2
Il direttore dell'Istituto coordina l'attivita' di tutti i reparti assicurandone la migliore organizzazione ed efficienza e propone all'Amministrazione i provvedimenti ritenuti necessari per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente. E' coadiuvato da in vice-direttore nominato dalla Amministrazione dell'Istituto su sua proposta e scelto fra primari chirurghi o radiologi. Nessun emolumento compete per tale incarico. Il direttore puo' assumere l'incarico di capo di uno dei laboratori della ripartizione di oncologia sperimentale o di primario di una delle divisioni della ripartizione di oncologia clinica, sempre che tali posti non siano occupati da titolari; nessun emolumento compete per tale incarico.