Decreto del presidente della repubblica 27 gennaio 1962, n. Art. 19
Al personale della ripartizione sperimentale e' corrisposta una indennita' mensile di ricerca, nonche', qualora ne ricorrano le condizioni, una indennita' di lavoro nocivo e rischioso. Quest'ultima, sempre che ne ricorrano le condizioni, e' corrisposta anche al personale della ripartizione clinica. La misura di tali indennita' viene stabilita con decreto del Ministro per la sanita' di concerto col Ministro per il tesoro.