Decreto del presidente della repubblica 27 novembre 1961, n. Art. 39
TITOLO VI Assicurazione e finanziamento dei crediti a lungo termine relativi all'esportazione di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo
Le condizioni di consegna, negoziazione o finanziamento dei titoli di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge vengono convenute tra gli istituti ed aziende di credito e le imprese italiane interessate, anche in relazione alle modalita' e condizioni dell'eventuale intervento del Mediocredito ai sensi dell'art. 24 della legge.