Decreto del presidente della repubblica 30 settembre 1961, n Art. 21
Il Consiglio di amministrazione puo' concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilita' del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante ed amministrativo, assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione. La concessione di tali assegni e' subordinata all'esistenza, di una o piu' delle condizioni previste dall' articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889 , ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporanea per il quale, ferme restando tutte le altre modalita' e condizioni indicate dal suddetto, art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 30 settembre 1961, n Art. 49