Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 1961, n. Art. 21
Contro le operazioni per la elezione, ai sensi dell'art. 24 della legge, dei dodici membri del Consiglio centrale nonche' dei vice presidenti del Consiglio stesso e dei tre membri effettivi e due supplenti del collegio dei sindaci della Federazione nazionale, e' ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti, al Consiglio centrale della Federazione nazionale. Contro le decisioni del Consiglio centrale e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide in via definitiva.