Decreto del presidente della repubblica 6 novembre 1960, n. Art. 21
Il provvedimento di radiazione o di sospensione dai ruoli e' in ogni caso adottato dalla Giunta camerale dopo aver sentito l'interessato, al quale deve esser data notizia, con lettera raccomandata, del procedimento in corso, almeno quindici giorni prima della decisione. Del procedimento viene redatto apposito processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario. Le cancellazioni dal ruolo sono eseguite d'ufficio dalla Giunta camerale nei casi di perdita del godimento dei diritti civili e politici da parte degli iscritti, o se risulti che essi non abbiano piu' la loro residenza nella circoscrizione camerale.