Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1960, n. 2 Art. 2
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato. Esso e' costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per: congegnatore meccanico. 2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per: elettricista impiantista a b. t.