Decreto del presidente della repubblica 10 luglio 1960, n. 2 Art. 12
Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato. La Commissione e presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.