Decreto del presidente della repubblica 10 luglio 1960, n. 2 Art. 2
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale Idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso e' costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: congegnatore meccanico; meccanico riparatore di automezzi. 2) Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per: elettricista impiantista a bassa tensione.
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