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Decreto del presidente della repubblica 10 luglio 1960, n. 2 · Decreto del presidente della repubblica 10 luglio 1960, n. 2008 — Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Roma

Decreto del presidente della repubblica 10 luglio 1960, n. 2 Art. 21

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Il Consiglio di amministrazione puo' concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilita' del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione. La concessione di tali assegni e' subordinata alla esistenza di una o piu' delle condizioni previste dallo art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889 ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalita' e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.