Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto del presidente della repubblica 10 luglio 1960, n. 2 · Decreto del presidente della repubblica 10 luglio 1960, n. 2005 — Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria edile in Roma

Decreto del presidente della repubblica 10 luglio 1960, n. 2 Art. 21

In KraftAmtlicher Text

Il Consiglio di amministrazione puo' concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilita' del proprio bilancio, al personale e direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione. La concessione di tali assegni e' subordinata all'esistenza di una o piu' delle condizioni previste dall' articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889 , ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalita', e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.