Decreto del presidente della repubblica 10 luglio 1960, n. 1 Art. 21
Il Consiglio di amministrazione puo' concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilita' del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione. La Concessione di tali assegni e' subordinata alla esistenza di una o piu' delle condizioni previsto dall' art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889 , ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalita' e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo, medesimo.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 10 luglio 1960, n. 1 Art. 49