Decreto del presidente della repubblica 22 maggio 1960, n. 1 Art. 2
Alla istituzione di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 6 , 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 .