Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1960, n. 6 Art. 2
Il contributo anno complessivo di L. 3.680.000 previsto dall'art. 1 della convenzione viene destinato per L. 3.080.000 al mantenimento del posto e per L. 600.000 alla costituzione del fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che potra' spettare al titolare del posto stesso.