Decreto del presidente della repubblica 19 gennaio 1960, n. Art. 21
CAPO I Concorsi per merito distinto
Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sono indetti i concorsi per merito distinto relativi ai posti disponibili al 1 ottobre 1958 e al 1 ottobre 1959, ai quali possono partecipare coloro che alle date suddette erano in possesso dei requisiti previsti dai precedenti articoli 4 e 5. Ai fini di cui all'art. 19 l'ammissione ai concorsi per il conferimento dei posti disponibili al 1 ottobre 1959 e' disposta con riserva nei confronti di coloro che partecipano anche ai concorsi per il conferimento dei posti disponibili al 1 ottobre 1958.