Decreto del presidente della repubblica 1 novembre 1959, n. Art. 21
CAPO II Attribuzione anticipata per merito dell'aumento periodico di stipendio
Ai fini della formazione del giudizio comparativo per gli insegnanti di cui all'art. 17, la Commissione prende in esame, con riguardo al servizio prestato, da ciascun insegnante posteriormente al passaggio all'ultima classe di stipendio, tutti gli elementi relativi alla continuita', all'efficacia educativa e didattica del servizio reso dallo insegnante, a particolari attestazioni di valore didattico, a servizi speciali prestati a favore di istituzioni scolastiche, alla preparazione culturale e alla attivita' professionale di maestro e di ogni altro sicuro elemento che valga a conferire rilievo alla personalita' dell'insegnante. Compiuta la valutazione comparativa dei singoli insegnanti la Commissione designa, elencandoli nell'ordine di merito, i piu' meritevoli fino alla concorrenza del 50% del numero degli ammessi allo scrutinio.