Decreto del presidente della repubblica 21 luglio 1959, n. 1 Art. 2
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio di mansioni di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso e' costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: saldatore; congegnatore meccanico; meccanico riparatore di automezzi; 2) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per: elettricista installatore in bassa tensione.
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