Decreto del presidente della repubblica 9 aprile 1959, n. 12 Art. 21
CAPO V Addestramento - Orario di lavoro - Retribuzione Addestramento dei lavoratori
E' fatto obbligo di impiegare in posti che comportino autonomia di determinazione o di esecuzione soltanto lavoratori che abbiano una formazione appropriata, che sappiano correntemente leggere e scrivere e che abbiano pratica sufficiente.