Decreto del presidente della repubblica 27 gennaio 1959, n. Art. 2
Al fine di porre l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro in grado di sostenere i particolari oneri connessi con la prima applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 335 , l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse marittime corrisponderanno all'Associazione stessa, in aggiunta al contributo di cui all'art. 1, una addizionale pari allo 0,05 per cento dei contributi incassati. L'addizionale di cui al precedente comma e' applicabile sino a tutto il 31 dicembre 1958.