Decreto del presidente della repubblica 27 ottobre 1958, n. Art. 2
Le norme allegate entrano in vigore tre mesi dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro la stessa data sara' emanato il regolamento per la loro esecuzione. (1)(2) ((3))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 gennaio 1959, n. 4 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956 , e' prorogato al 15 marzo 1959". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 12 marzo 1959, n. 76 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine, di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956 , gia' prorogato al 15 marzo 1959 con legge 24 gennaio 1959, n. 4 , e' ulteriormente prorogato al 30 aprile 1959". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 26 aprile 1959, n. 207 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che e' prorogato al 1 luglio 1959 il termine di cui al presente articolo.