Decreto del presidente della repubblica 30 luglio 1957, n. 8 Art. 2
Per l'espletamento delle operazioni di cui all'articolo precedente, la Cassa di risparmio di Roma istituira' una separata gestione avente propria contabilita' e proprio bilancio.
Per l'espletamento delle operazioni di cui all'articolo precedente, la Cassa di risparmio di Roma istituira' una separata gestione avente propria contabilita' e proprio bilancio.